Arriva la proroga per i droni senza marcatura
La Commissione Europea ha approvato il regolamento di esecuzione 2022/425 che stabilisce la scadenza delle limited open category al 1 gennaio 2024. Come era ormai noto già da un po’ di tempo, dall’1 gennaio 2023 tutti i droni con peso > 250g senza marcatura di classe (C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6) sarebbero dovuti essere declassati in Categoria A3. Quindi a distanza di almeno 150 m da persone, palazzi e centri urbani.
La decisione è dettata dal fatto che al momento gli standard sulla marcatura di classe non sono ancora stati finalizzati (come per esempio il sistema remoto di identificazione). Infatti, ancora non esistono droni sul mercato compatibili con la nuova normativa. EASA inoltre, prevede che i primi droni saranno immessi nel mercato a partire da fine 2022. Decisamente in ritardo con i tempi inizialmente previsti dalla normativa.
Grazie alla proroga, sarà possibile pilotare i droni con peso < 500g in scenari urbani (se consentito dalle zone geografiche UAS) come se fosse in categoria A1 per altri due anni. Analogamente, potremo utilizzare droni con peso < 2 Kg in A2 mantenendo almeno 50 m dalle persone non coinvolte.
- Peso < 249 g
- Autonomia fino a 31 min
- Fotocamera 12 MP
- Video in 4k a 30 fps
- Resistenza al vento livello 5
- Distanza trasmissione fino a 10 km
E dopo il 1° gennaio 2024?
Dopo il 1 gennaio 2024, le limited open category cesseranno di esistere pertanto i droni con peso < 249g passeranno in classe C0, i droni con peso >250g fino ai 25 Kg in A3.
In particolare riportiamo alcuni cambiamenti introdotti dalla nuova normativa 2022/425 in sostituzione della 2019/945 :
- all’articolo 20, la data «1° gennaio 2023» è sostituita dalla data «1° gennaio 2024»;
- all’articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: “Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria «aperta» che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*) è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni:”
- all’articolo 23, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- 2. L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- 3. I punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022 e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), dell’allegato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- 4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 1o gennaio 2026.».